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PSICOLOGIA Scuola di Psicologia
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Tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di Psicologo e Dottore in tecniche psicologiche

A decorrere dal marzo 2020 saranno ammessi a presentare domanda di tirocinio post lauream per l’accesso agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (albo A) e per l’accesso agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore in scienze e tecniche psicologiche (albo B) solo coloro che hanno conseguito la laurea/laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Firenze.

(Delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 3 aprile 2019)

 

Per essere ammessi alla Prova Pratica Valutativa per l'abilitazione è necessario, dopo la laurea, effettuare un tirocinio pratico valutativo (TPV) finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali e attuato in un rapporto diretto con psicologi esperti.

 

Il DPR 328/01 e la L 170/03 prevedono due sezioni nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi: la sezione A e la sezione B.

  • Accedono alla sezione A i possessori della laurea magistrale nella classe LM-51 Psicologia, della laurea specialistica nella classe 58/S Psicologia e i possessori del Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni che abbiamo ottenuto l'abilitazione.

 

  • Accedono alla sezione B i possessori della laurea in una delle seguenti classi: 34 Scienze e tecniche psicologiche; L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i possessori del Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A dell’Albo, possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B dell’Albo.

Per l’accesso all’Esame di Stato sezione B è richiesto un tirocinio pratico della durata di sei mesi;

 

 

La sezione A dell'albo professionale

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia abbia conseguito l'abilitazione e sia iscritto all'Albo professionale degli Psicologi.

Per i laureati ante D.M. 509/99 e 58/S, ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato, è necessario effettuare un anno di tirocinio pratico, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo.

Per i laureati LM-51, con l'attuale normativa, è previsto lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) pari a 750 ore al fine dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione.

"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.

Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.

 

 

La sezione B dell'albo professionale

Il DPR 328/01 prescrive che, per esercitare la professione di Dottore in tecniche psicologiche, il laureato della classe 34 e della classe L24 abbia conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e sia iscritto alla sezione B dell'Albo. Per essere ammessi all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo è necessario, dopo la laurea triennale, effettuare un semestre di tirocinio pratico, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di dottore in tecniche psicologiche, così come definita dalla L. 170/03.

Il DPR 328/01 prevede lo svolgimento dell'attività professionale in due settori: 

  • Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
  • Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

L’esame di Stato della sezione B è distinto tra i due settori, pertanto gli iscritti in uno dei due settori che richiedano di essere iscritti nell’altro settore, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere (D.P.R. 328/01 - Art.3, comma 4).

In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio del dottore in tecniche psicologiche deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicologo, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.

Agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche differenziato a seconda del settore in:

  1. Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
  2. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

 

 
 
ultimo aggiornamento: 23-Gen-2023
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