La sezione B dell'albo professionale
Il DPR 328/01 prescrive che, per esercitare la professione di Dottore in tecniche psicologiche, il laureato della classe 34 e della classe L24 abbia conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato e sia iscritto alla sezione B dell'Albo. Per essere ammessi all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo è necessario, dopo la laurea triennale, effettuare un semestre di tirocinio pratico, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di dottore in tecniche psicologiche, così come definita dalla L. 170/03.
Il DPR 328/01 prevede lo svolgimento dell'attività professionale in due settori:
- Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
L’esame di Stato della sezione B è distinto tra i due settori, pertanto gli iscritti in uno dei due settori che richiedano di essere iscritti nell’altro settore, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere (D.P.R. 328/01 - Art.3, comma 4).
In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio del dottore in tecniche psicologiche deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicologo, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.
Agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche differenziato a seconda del settore in:
- Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità