La sezione A dell'albo professionale
La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56 del 18/2/1989 e successive modifiche) prescrive che, per esercitare la professione, il laureato in Psicologia abbia conseguito l'abilitazione e sia iscritto all'Albo professionale degli Psicologi.
Per i laureati ante D.M. 509/99 e 58/S, ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato, è necessario effettuare un anno di tirocinio pratico, finalizzato all'acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo.
Per i laureati LM-51, con l'attuale normativa, è previsto lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) pari a 750 ore al fine dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione.
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".
In accordo con la regolamentazione attinente all'attività professionale, anche la pratica professionale oggetto del tirocinio dello psicologo deve essere concepita in modo distinto da quella dello psicoterapeuta, ruolo per il quale è previsto un diverso e successivo iter formativo.
Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.